Termini e condizioni generali

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Condizioni generali di contratto (acquisto)

DENSO WAVE EUROPE GmbH

a partire dal 1° aprile 2019 § 1 Ambito di applicazione (1) Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a tutti gli ordini di acquisto di beni e servizi, attuali e futuri, e alla relativa gestione tra noi e il fornitore ("Partner contrattuale"). Non riconosceremo condizioni contrastanti o divergenti dalle presenti condizioni di acquisto specificate dal Partner Contrattuale, a meno che non ne accettiamo espressamente la validità. Se accettiamo la merce senza rifiutare espressamente le condizioni del partner contrattuale, ciò non può in alcun caso far pensare che accettiamo tali condizioni. (2) Le presenti condizioni d'acquisto valgono solo nei confronti di imprenditori, enti pubblici o aziende statali speciali ai sensi del § 310 comma 1 del Codice Civile tedesco ("BGB"). (3) Gli ordini di acquisto sono vincolanti solo se emessi da noi per iscritto. (4) Le offerte sono gratuite e senza effetto vincolante per noi. (5) Le clausole commerciali saranno interpretate secondo l'ultima versione degli Incoterms. § 2 Prezzi (1) Il prezzo concordato è un prezzo fisso. I prezzi comprendono la consegna presso le nostre strutture, inclusa la rispettiva IVA di legge e inclusi tutti i costi per l'imballaggio, salvo che sia stato espressamente concordato diversamente. (2) Per le consegne con spedizione di merci pagheremo solo i costi di trasporto più bassi disponibili, a meno che non venga specificato un tipo specifico di spedizione. § (1) Se non diversamente concordato o se il Partner Contrattuale non offre condizioni più favorevoli, i pagamenti dovranno essere effettuati entro 14 giorni con uno sconto del 3% o al netto entro 30 giorni dalla fattura corretta. (2) I termini di pagamento e di sconto decorrono dal ricevimento della fattura, ma non prima del ricevimento della merce o, in caso di servizi, non prima della sua accettazione e, se nell'ambito della fornitura sono richiesti documenti, certificati di prova (ad es. certificazione di fabbrica) o documenti analoghi, non prima che tali documenti ci siano stati consegnati come concordato contrattualmente. (3) Se la merce fornita viene accettata prima di quanto concordato, la data di scadenza per il pagamento si baserà sulla data di consegna concordata. (4) Il pagamento avverrà tramite assegno o bonifico bancario. Il pagamento è considerato puntuale se l'assegno viene inviato per posta alla data di scadenza o il bonifico viene avviato in banca alla data di scadenza. (5) Sono esclusi gli interessi successivi alla data di scadenza. Qualora fossimo obbligati a pagare gli interessi di mora previsti dalla legge, avremo in ogni caso il diritto di dimostrare che i danni causati dalla mora sono inferiori a quelli richiesti dal partner contrattuale. (6) Si applicano i nostri diritti legali di compensazione e ritenzione. Il partner contrattuale ha diritto alla compensazione solo nella misura in cui la contropretesa del partner contrattuale sia riconosciuta, non contestata o accertata con sentenza passata in giudicato. Il partner contrattuale è autorizzato a rivendicare diritti di ritenzione solo nella misura in cui tali diritti si basano sulla stessa transazione. In virtù dell'autorizzazione concessaci dalle società appartenenti al nostro gruppo (§ 18 della legge tedesca sulle società per azioni (AktG)), siamo autorizzati a compensare tutti i crediti del Partner Contrattuale nei confronti nostri o delle società del nostro gruppo, indipendentemente dalla loro base giuridica. Ciò vale anche nel caso in cui una parte abbia concordato un pagamento in contanti e l'altra un pagamento tramite cambiale o altri accordi in base alla prestazione. In questi casi tali accordi si applicano solo al saldo. Se i crediti sono esigibili in date diverse, i nostri crediti saranno esigibili al più tardi alla data di esigibilità dei nostri debiti e saranno regolati alla data di valuta. § 4 Oggetto della fornitura (1) L'oggetto della fornitura prevede che - il partner contrattuale ci trasferisca la proprietà di tutti i documenti tecnici (compresi quelli dei subfornitori) e di altri documenti necessari per la produzione, la manutenzione e il funzionamento. Tali documenti tecnici devono essere redatti in tedesco o in inglese e devono essere conformi al sistema internazionale di unità di misura (SI); - il Partner Contraente trasferisca tutti i diritti d'uso necessari per consentire l'utilizzo delle forniture e dei servizi da parte nostra o di terzi, tenendo conto di eventuali brevetti, certificati di protezione complementare, marchi e modelli di utilità. (2) In caso di scostamento dall'entità della fornitura concordata, il partner contrattuale ha diritto a crediti aggiuntivi o a modifiche del programma solo se prima dell'esecuzione viene stipulato con noi un accordo aggiuntivo scritto. (3) I volumi ordinati sono vincolanti. In caso di forniture eccedenti, abbiamo il diritto di rifiutarle a spese del Partner contrattuale. § 5 Qualità Il partner contrattuale deve installare e mantenere un sistema di gestione della qualità all'avanguardia e documentato, di tipo e portata adeguati. Egli è tenuto a redigere i registri, in particolare dei test di qualità, e a metterli a nostra disposizione su richiesta. Il Partner Contraente acconsente all'esecuzione da parte nostra o di un soggetto da noi incaricato di audit di qualità per valutare l'efficienza del suo sistema di gestione della qualità. § (1) Le date e i periodi di consegna concordati sono vincolanti. Il termine di consegna decorre dalla data dell'ordine di acquisto legalmente vincolante, salvo diverso accordo scritto. I ritardi di consegna previsti devono essere immediatamente comunicati per iscritto. Allo stesso tempo, ci verranno suggerite le contromisure adeguate per evitarne le conseguenze. Se una prestazione viene eseguita prima del termine concordato, avremo il diritto di rifiutare la consegna fino alla data di scadenza. (2) Se non diversamente concordato per iscritto, la data di consegna o il termine di consegna si riferiscono alla data in cui riceviamo la merce. Ciò vale anche per tutti i documenti di spedizione, le istruzioni per l'uso e altri certificati necessari per l'adempimento degli obblighi di fornitura del partner contrattuale. (3) In caso di ritardo nella consegna da parte del partner contrattuale, si applicano i nostri diritti previsti dalla legge. In particolare, dopo la scadenza di un termine ragionevole da noi stabilito, abbiamo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in sostituzione dell'adempimento. Il nostro diritto alla consegna è escluso solo se la parte contraente ha pagato i danni. (4) Il contraente può appellarsi alla nostra mancata fornitura dei documenti necessari solo se non ha ancora ricevuto i documenti dopo una nota di richiesta scritta. § 7 Forza maggiore In caso di cause di forza maggiore, controversie di lavoro, tumulti, azioni ufficiali e altri eventi imprevedibili, ineluttabili e gravi, le parti contraenti sono temporaneamente esonerate dai loro obblighi per il periodo in cui tali eventi si protraggono e nella misura in cui i loro obblighi ne sono influenzati. Ciò vale anche nel caso in cui la parte contraente interessata sia inadempiente. Le parti contraenti si impegnano a fornire senza indugio tutte le informazioni necessarie che possono essere ragionevolmente attese e ad adeguare in buona fede i propri obblighi alle mutate circostanze. § 8 Riserva di proprietà (1) Riconosciamo una semplice riserva di proprietà da parte del partner contrattuale solo nella misura in cui la proprietà della merce ci viene trasferita al momento del pagamento e siamo autorizzati a rivendere e trasferire la merce nel corso della normale attività commerciale. Non accetteremo forme specifiche di riserva di proprietà, in particolare riserve di proprietà trasferite, successive o estese, riserve di conto corrente o riserve di proprietà aziendali estese. Condizioni contrastanti del partner contrattuale non vengono da noi riconosciute; esse vengono espressamente respinte e non fanno parte del contratto. (2) Il partner contrattuale può richiedere la restituzione della merce per riserva di proprietà solo se ha precedentemente receduto dal contratto. § (1) Il partner contrattuale si assume il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale, anche per le consegne "franco" e "franco domicilio", fino alla consegna della merce nel luogo di destinazione. (2) Gli indirizzi di spedizione indicati devono essere rispettati. Le consegne a un indirizzo diverso da quello di ricezione da noi indicato non comportano il trasferimento del rischio per il partner contrattuale, anche se la consegna viene accettata a tale indirizzo. Il partner contrattuale si fa carico dei costi aggiuntivi da noi sostenuti a causa della consegna della merce a un indirizzo diverso da quello da noi indicato. (3) Le consegne parziali sono soggette alla nostra approvazione e devono essere contrassegnate come tali. (4) Consegne eccedenti o brevi sono ammesse solo nell'ambito del normale quadro normativo. (5) Le spese di imballaggio sono a carico del partner contrattuale, se non diversamente concordato per iscritto. Se in un singolo caso siamo noi a sostenere le spese di imballaggio, queste ci verranno addebitate alla tariffa più bassa. (6) L'immagazzinamento di oggetti necessari per l'esecuzione dei servizi presso la nostra sede è consentito solo negli spazi di stoccaggio assegnati. Per tali oggetti il partner contrattuale si assume la piena responsabilità e l'intero rischio fino al trasferimento del rischio. (7) Per il trasporto devono essere rispettate le disposizioni di legge, in particolare le disposizioni della legge sul trasporto di merci pericolose e le norme applicabili in materia di merci pericolose, compresi i rispettivi allegati e appendici. (8) In caso di trasporto ferroviario, la dichiarazione della merce nella lettera di vettura deve essere conforme alle disposizioni applicabili dell'autorità ferroviaria. I costi e i danni derivanti da una dichiarazione errata o da una mancata dichiarazione sono a carico del partner contrattuale. (9) Il Partner Contraente deve ottenere una conferma scritta del ricevimento delle spedizioni dall'indirizzo di ricezione specificato. § 10 Dichiarazioni di origine Nel caso in cui il Partner Contraente presenti dichiarazioni di origine relative alla merce venduta, si applica quanto segue: (1) Il Partner Contraente si impegna a consentire all'autorità doganale di esaminare le prove documentali dell'origine e a fornire le informazioni necessarie al riguardo, nonché le conferme richieste. (2) Il Partner Contraente è tenuto a compensare i danni subiti a causa del mancato riconoscimento dell'origine dichiarata da parte dell'autorità competente per mancanza di prove documentali o per impossibilità di controllo, a meno che non sia responsabile di tali conseguenze. § 11 Trasferimento/cessione Il Partner Contraente non è autorizzato a trasferire l'esecuzione del contratto, in tutto o in parte, a terzi e/o a cedere a terzi, in tutto o in parte, i crediti esistenti nei nostri confronti senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. § 12 Risoluzione (1) Abbiamo il diritto di risolvere il contratto in toto o in parte senza specificarne i motivi. In tal caso saremo tenuti a pagare un adeguato indennizzo per tutte le forniture e/o i servizi eseguiti fino a quel momento, nonché per il materiale acquistato e il lavoro svolto. Sono escluse tutte le ulteriori rivendicazioni del partner contrattuale. (2) Abbiamo inoltre il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui venga avviata una procedura di insolvenza nei confronti dei beni del Partner Contrattuale o il Partner Contrattuale interrompa i pagamenti. Il partner contrattuale ha il diritto di entrare in possesso del materiale e/o dei semilavorati, compresi eventuali mezzi operativi speciali, a condizioni eque. § 13 Responsabilità per vizi e prescrizione (1) Il Partner Contraente deve fornirci la merce priva di vizi di qualità e di titolo. In particolare deve garantire che le sue forniture e prestazioni siano conformi alle regole riconosciute dell'arte e alle proprietà concordate contrattualmente e che soddisfino l'uso previsto. (2) Il partner contrattuale si impegna a fornirci solo merci prive di qualsiasi traccia di radiazioni ionizzanti. Tutti i costi e i danni derivanti dalla violazione di ciò. (3) Al momento del ricevimento della merce, ne verificheremo la qualità e la completezza nella misura in cui è ragionevole aspettarsi da noi e che è tecnicamente fattibile per noi. Le notifiche di difetti si considerano tempestive se pervengono al partner contrattuale entro otto giorni lavorativi per posta, fax, e-mail o telefono. Il termine di notifica per i difetti evidenti decorre dal momento dell'accettazione della merce a destinazione, mentre per i difetti occulti dalla data in cui noi - o, in caso di spedizioni a consegna, i nostri clienti - individuiamo il difetto. (4) Se la merce è difettosa, si applicano a nostra discrezione i diritti previsti dalla legge applicabile. L'eliminazione del difetto si considera fallita dopo il primo tentativo fallito da parte del contraente. Il nostro diritto di recedere dal contratto si applica anche quando la violazione da parte del partner contrattuale interessato è insignificante. (5) In caso di pericolo imminente abbiamo il diritto, previo avviso al partner contrattuale, di eliminare i difetti a spese del partner contrattuale. (6) Possiamo richiedere al partner contrattuale il rimborso delle spese relative a un difetto che dobbiamo sostenere nei confronti del nostro cliente, se il difetto esisteva già al momento del trasferimento del rischio a noi. (7) Per i nostri reclami per difetti si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge. Essi decorrono dalla notifica puntuale del difetto ai sensi del punto 3. La responsabilità del partner contrattuale per i difetti termina al più tardi dieci anni dopo la consegna della merce. Questa limitazione non si applica se le nostre rivendicazioni si basano su fatti di cui il Partner Contrattuale era a conoscenza o non poteva non essere a conoscenza e che non ci ha comunicato. (8) Il partner contrattuale ci cede, a titolo di prestazione, tutti i crediti che vanta nei confronti dei suoi fornitori a causa e in relazione alla fornitura di merci difettose o prive di caratteristiche assicurate o garantite. Egli ci consegnerà tutti i documenti necessari per far valere tali diritti. § 14 Garanzia di proprietà Il partner contrattuale garantisce che la merce è libera da diritti di terzi e che la consegna della merce non viola alcun diritto di terzi. Il Partner Contrattuale ci terrà indenni, a prima richiesta, da eventuali rivendicazioni di terzi a questo proposito. § 15 Regolamenti sull'esportazione e sull'importazione Il Partner Contraente è consapevole che la merce acquistata può essere soggetta a controlli sull'esportazione o sull'importazione, a regolamenti sul doppio uso e/o contro l'uso improprio. Il Partner Contraente assicura di essere a conoscenza delle rispettive normative sull'esportazione e di rispettare tali normative. Il Partner Contraente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in materia. § 16 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile (1) Se non diversamente concordato, il luogo di adempimento per la consegna è la sede della nostra società a Düsseldorf, Germania. (2) Il foro competente è il domicilio della nostra società a Düsseldorf, Germania. Possiamo anche intentare un'azione legale contro il Partner Contraente presso il suo domicilio legale e presso il domicilio legale della nostra filiale registrata con cui è stato stipulato il contratto. (3) Per tutti i rapporti giuridici tra noi e il partner contrattuale si applica, oltre alle presenti disposizioni, il diritto tedesco.

DENSO.

A colpo d'occhio.

1949

Fondazione di
DENSO Corporation

164.000

Dipendenti
in tutto il mondo

47,9 miliardi di dollari

Vendite nette consolidate
Esercizio 2022

 

3

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